(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 9
                         del 20 maggio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1. La  Regione  Abruzzo  individua  nei  giardini,  orti  botanici,
arboreti  e  giardini d'altitudine strutture di particolare interesse
ed utilita' per la conservazione della biodiversita'  del  patrimonio
floristico  abruzzese  autoctono,  per  la  conservazione di specie e
cultivar di piante coltivate tradizionalmente in Abruzzo ed in via di
estinzione, nonche' per l'allevamento  ed  il  ripristino  di  specie
vegetali negli antichi orti botanici esistenti in Abruzzo.
  2.  Riconosce  inoltre  le  funzioni  di  educazione ambientale, di
attrazione turistica e di ricerca e sperimentazione botanica.