(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 9 del 20 maggio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione Abruzzo individua nei giardini, orti botanici, arboreti e giardini d'altitudine strutture di particolare interesse ed utilita' per la conservazione della biodiversita' del patrimonio floristico abruzzese autoctono, per la conservazione di specie e cultivar di piante coltivate tradizionalmente in Abruzzo ed in via di estinzione, nonche' per l'allevamento ed il ripristino di specie vegetali negli antichi orti botanici esistenti in Abruzzo. 2. Riconosce inoltre le funzioni di educazione ambientale, di attrazione turistica e di ricerca e sperimentazione botanica.